Diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22 e seguenti della Legge 241/1990)
Fatte salve le esclusioni previste nell’art. 24 della legge 241/1990, tutti i documenti amministrativi sono accessibili fino a quando l’amministrazione ha l’obbligo di detenerli.
Il diritto di accesso è esercitabile da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso. In funzione di tale interesse la domanda deve essere opportunamente motivata.
Il richiedente l’accesso deve dimostrare, oltre alla propria legittimazione, la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.
Il procedimento si conclude nel termine di trenta giorni.
Modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
L’accesso si può esercitare in via informale, anche mediante richiesta verbale, che viene accolta immediatamente quando:
- non sorgono dubbi sull’identità, poteri di rappresentanza e legittimazione del richiedente
- il documento richiesto è di immediata reperibilità
- non si riscontra l’esistenza di controinteressati
Tale diritto può essere esercitato, previo contatto telefonico, presso l’ufficio relazioni con il pubblico (URP) di ARTEA, Via R. Bardazzi 19/21 – 50127 Firenze, telefono 055/3241788, e-mail urp@artea.toscana.it, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30.
In tutti gli altri casi l’acceso è formale: è richiesta la forma scritta dell’istanza, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo per istanza di accesso ai documenti amministrativi, inoltrata con le seguenti modalità alternative:
- consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di ARTEA,
- tramite PEC- Posta elettronica certificata – all’indirizzo istituzionale di ARTEA artea@cert.legalmail.it
- tramite posta elettronica all’email dell’URP di ARTEA urp@artea.toscana.it
Nel campo Oggetto della comunicazione deve essere specificato “Richiesta di accesso documentale”.
Costi
L’esame dei documenti è gratuito mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, e al pagamento degli eventuali diritti di ricerca (nella misura stabilita dal Regolamento approvato con il decreto del Direttore n. 3 del 12/01/2023).
Nel caso in cui siano dovuti i diritti o i rimborsi, l’ufficio competente comunica all’interessato l’accoglimento dell’istanza e contestualmente l’ammontare dei diritti e delle spese dovuti. Il richiedente è tenuto a versare anticipatamente all’Amministrazione le somme dovute e a trasmettere la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Modalità di pagamento
Il pagamento delle eventuali somme dovute, non soggetto all’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72, può avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a ARTEA IBAN: IT77X0503402801000000384730 indicando sempre quale causale di versamento “Introiti da accesso documentale/civico” (vedi anche Amministrazione trasparente > Pagamenti dell’amministrazione > IBAN e pagamenti informatici)
Ricorso contro il diniego alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi
Contro la decisione dell’Amministrazione di non consentire l’accesso il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 D.Lgs. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”). Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico regionale e notificarne copia all’Amministrazione.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia, decorso inutilmente il termine per la conclusione di un procedimento e non oltre un anno da detto termine, l’interessato può fare istanza per l’attivazione dell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 ter della Legge 241/1990.
Regolamento
Con il Decreto del Direttore n. 3 del 12/01/2023, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso documentale e civico”